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La Società TECO+PARTNERS STP s.r.l., ha adottato il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24, in cui sono disciplinati i termini e le competenze per la gestione delle segnalazioni.
Le segnalazioni possono riguardare:
Violazioni del diritto nazionale:
• Le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o le violazioni delle previsioni del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, che non rientrano nelle violazioni del diritto UE (art. 2, comma 1, nn. 3, 4, 5 e 6, d.lgs 24/2023).
La Società ha attribuito la gestione delle Segnalazioni al Responsabile Ufficio Gare di TECO+partners, che dunque costituisce la Funzione Whistleblowing.
Le modalità di presentazione delle segnalazioni di violazioni sono le seguenti:
1. Canale scritto
tramite lettera cartacea in busta chiusa indirizzata a: Funzione Whistleblowing di TECO+partners, via Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna (BO), che all’esterno rechi la dicitura espressa “NON APRIRE – RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING”.
2. Canale orale
tramite registrazione di messaggio vocale sulla segreteria telefonica del numero di telefono affidato alla Funzione Whistleblowing al seguente recapito ……………………, ovvero a quello diverso opportunamente pubblicizzato.
3. Canale orale
solo se richiesto dal Segnalante, è possibile richiedere un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dalla Funzione Whistleblowing.
IL SEGNALANTE DOVRA’ INDICARE UN RECAPITO PER EVENTUALI SUCCESSIVI CONTATTI DA PARTE DELLA FUNZIONE WHISTLEBLOWING.
SI RICORDA AI SEGNALANTI CHE NON POSSONO ESSERE SEGNALATE:
1. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività (maladministration);
2. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
3. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al d.lgs. 24/2023;
4.le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’UE.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.
La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:
-Ia tipologia di violazione segnalata;
-la lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità;
– le ragioni connesse al contesto lavorativo del segnalante.
Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del CONTESTO LAVORATIVO.
🔗 Regolamento whistleblowing
🔗 Informativa privacy




